VINCOLO ESPROPRIATIVO LEGITTIMO ANCHE SENZA INDICAZIONE DELL'INDENNITA'
DL BERSANI E AZIENDE A CAPITALE MISTO
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
n. 7/2007
Reg.Dec.
n.r.g. 26/2006 Ad.Plen.
n.r.g. 609/1998 Sez. IV
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n.r. Ad. Plen. 26 del 2006 (n.r. Sez. IV 609 del 1998),
proposto dal Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Martis e
elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Tempio di Giove, n. 21, presso
gli uffici della Avvocatura del Comune di Roma;
contro
- la signora Felice Bruziches, non costituitasi nella
presente fase del giudizio;
- la s.r.l. San Feliciano (quale avente causa ex art.
111 c.p.c. della signora Felice Bruziches), in persona del legale
rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio, presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Roma, alla via G. Pisanelli n. 40;
per la riforma
della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 4 dicembre 1996, n.
2237, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 417 del 1991;
Visto
il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Vista
la memoria di costituzione in giudizio della s.r.l. San Feliciano, di data 8
febbraio 2000, come integrata con una memoria di data 26 maggio 2006;
Vista
la memoria depositata dal Comune di Roma in data 1° giugno 2006;
Vista
l’ordinanza n. 6633 del 10 novembre 2006, con cui la Sezione Quarta ha rimesso
la decisione della causa all’esame della Adunanza Plenaria;
Vista
la memoria depositata dalla s.r.l. San Feliciano in data 22 marzo 2007;
Vista
la memoria depositata dal Comune di Roma in data 27 marzo 2007;
Visti
gli atti tutti del giudizio;
Data per letta la relazione del Consigliere di Stato
Luigi Maruotti alla udienza del 2 aprile 2007;
Uditi l’avvocato Mauro Martis per il Comune di Roma e
l’avvocato Bruno Biscotto per la s.r.l. San Feliciano;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Premesso in fatto
1. Con la delibera n. 3622 del 4
giugno 1990, la giunta comunale di Roma ha adottato la variante generale al
piano regolatore ed ha reiterato alcuni vincoli preordinati all’esproprio, al
fine di reperire aree ‘per servizi e verde pubblico’ (a seguito della decadenza
dei precedenti vincoli previsti dal piano regolatore approvato dalla giunta
della Regione Lazio in data 6 marzo 1979, per il decorso del termine di cinque
anni, previsto dall’art. 2 della legge n. 1187 del 1968).
Col ricorso di primo grado n. 417 del 1991 (proposto
al TAR per il Lazio), la signora Felice Bruziches – proprietaria un alcune
particelle di terreno, rientranti tra tali aree – ha impugnato la delibera n.
3622 del 1990 e ne ha chiesto l’annullamento.
Il TAR, con la sentenza n. 2237 del 1996, ha accolto
il ricorso ed ha annullato l’atto impugnato, nei limiti dell’interesse della
ricorrente, ravvisando profili di eccesso di potere per inadeguata istruttoria
ed insufficiente motivazione, nonché per la mancata previsione di piano
finanziario per attuare il vincolo.
Il TAR ha invece respinto il motivo di incompetenza
della giunta comunale per violazione dell’art. 140 del testo unico n. 148 del
1915 (poiché il consiglio comunale ha ratificato l’atto della giunta, con una
delibera non impugnata) e non ha esaminato la censura di pag. 6, secondo cui la
giunta avrebbe dovuto prevedere la corresponsione di un indennizzo.
2. Col gravame in esame, il Comune di Roma ha
impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di
primo grado sia integralmente respinto.
Nel corso del giudizio, si è costituita la s.r.l. San
Feliciano (acquirente dei terreni già di proprietà della signora Bruziches), la
quale ha chiesto che il gravame sia dichiarato improcedibile, ovvero sia
respinto perché infondato.
Il Comune di Roma e la s.r.l. San Feliciano hanno
depositato memorie, con cui hanno illustrato le questioni controverse (anche in
relazione alle modifiche legislative e alle pronunce giurisprudenziali che
hanno caratterizzato l’istituto del vincolo preordinato all’esproprio) ed hanno
insistito nelle già formulate conclusioni.
3. Con l’ordinanza n. 6633 del 2006, la Quarta Sezione
di questo Consiglio:
- ha respinto l’eccezione di improcedibilità
dell’appello, non ravvisando la sopravvenuta carenza di interesse del Comune;
- ha rimesso all’esame dell’Adunanza Plenaria le
ulteriori questioni controverse, rilevando che – a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 179 del 1999 e della decisione della medesima Adunanza
Plenaria n. 24 del 1999 – la giurisprudenza non ha seguito univoci orientamenti
in ordine alla sufficienza della istruttoria e della motivazione che l’Autorità
urbanistica deve porre a base dei provvedimenti con cui reitera il vincolo
preordinato all’esproprio, nonché in ordine all’esigenza di prevedere – nei medesimi
atti – un indennizzo e i mezzi finanziari per attuare il vincolo.
Prima della trattazione della causa in sede di
Adunanza Plenaria, il Comune di Roma e la società hanno depositato scritti
difensivi, con cui hanno ulteriormente trattato le questioni controverse.
Inoltre, la medesima società ha chiesto che l’appello
sia dichiarato improcedibile (per sopravvenuto difetto di interesse o per
cessazione della materia del contendere), ‘a seguito dell’intervenuta modifica
dell’assetto urbanistico della città’, disposta dalla delibera del consiglio
comunale n. 33 del 20 marzo 2003 (con cui è stato adottato il nuovo piano
regolatore generale, secondo il quale le aree in questione rientrano nel
‘tessuto di espansione novecentesca T1’).
4. All’udienza del 2 aprile 2007 la causa è stata
trattenuta in decisione.
Considerato
in diritto
1. A seguito della decadenza - per decorso del
quinquennio - dei vincoli preordinati all’esproprio (previsti dal piano
regolatore di Roma, approvato in data 6 marzo 1979 dalla giunta della Regione
Lazio), con la delibera n. 3622 del 4
giugno 1990 la giunta comunale di Roma ha adottato la variante generale al
piano regolatore ed ha reiterato i vincoli preordinati all’esproprio, tra cui
quelli incidenti sui terreni di proprietà dell’appellata, destinati a servizi e
a verde pubblico (‘zona N’).
Con la sentenza n. 2237 del 1998, il TAR per il Lazio
ha accolto il ricorso di primo grado della appellata ed ha annullato la
delibera n. 3622 del 1990 nei limiti del suo interesse, ravvisando profili di
eccesso di potere per inadeguata istruttoria ed insufficiente motivazione,
nonché per la mancata previsione dei mezzi finanziari per attuare il vincolo.
Col gravame in esame, il Comune di Roma ha impugnato
la sentenza del TAR, ha censurato le sue diverse rationes decidendi
(richiamando i precedenti giurisprudenziali favorevoli alle proprie deduzioni)
ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto.
Nel corso del giudizio, si è costituita la s.r.l. San
Feliciano (acquirente dei terreni in questione e succeduta nel giudizio ex art.
111 c.p.c.), la quale ha chiesto che il gravame sia dichiarato improcedibile,
ovvero sia respinto perché infondato.
Con l’ordinanza n. 6633 del 2006, la Qu......