VIOLAZIONE DI NORME DI FACILE INTERPRETAZIONE
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SEZIONE
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
APPELLI
SICILIA
Sentenza
101
2010
Responsabilità
29-03-2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE
SICILIANA
Composta da
Dott. Antonino Sancetta
presidente
Dott. Salvatore
Cilia
consigliere
Dott. Luciana Savagnone
consigliere
Dott. Mariano Grillo
consigliere relatore
Dott. Giovanni Salvatore Cultrera
consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 101/A/2010
sul ricorso in appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto
al n. 3147 del registro di segreteria presentato dal signor Buzzanca Giuseppe
elettivamente domiciliato insieme al suo difensore avvocato Aldo Tigano in
Palermo via Trentacoste n. 89 (studio Allotta) per la riforma della sentenza n.
709 del 18 marzo 2009 emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei
conti per la Regione Siciliana.
Uditi all’udienza del 25 febbraio 2010 il relatore, consigliere Mariano
Grillo, l’avvocato Tigano per la parte appellante, e il vice procuratore generale
Salvatore Marcinnò per il pubblico Ministero.
Visti gli atti della causa.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 16 giugno 2008, il Procuratore
regionale conveniva in giudizio il dott. Buzzanca Giuseppe affermando che lo
stesso, quale Presidente della provincia regionale di Messina, aveva attribuito
illegittimamente un incarico fiduciario la signor Samuele Mussillo quale
consulente esterno per “l’affidamento del servizio di previsione meteorologica”
nell’area del territorio provinciale e dello stretto di Messina provocando un
danno di € 11.160,00.
Riferiva, in particolare, il Procuratore che la
determinazione n.353 del 23.12.2002, con la quale era stato conferito
l’incarico, si connotava per un singolare contrasto con la normativa di
riferimento e con elementari principi di efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in base ai quali qualsiasi esborso di un ente funzionale deve
essere giustificato e utile in relazione alle attribuzioni dell’ente medesimo.
Al riguardo precisava che la genericità dell’incarico era di per sé
incompatibile con qualsiasi concreta utilità e anche con lo stesso titolo
giuridico di riferimento, riguardando il comma 11 dell’art. 17 L. 109/94
le attività tecniche e di studio di supporto alle varie fasi del procedimento
per la realizzazione di opere pubbliche. In sostanza, secondo la tesi
accusatoria, la condotta dell’amministratore integrava non solo gli estremi
della colpa grave ma del dolo, risultando il contenuto di detto provvedimento
compatibile solo con una consapevolezza di violare i presupposti legali,
statutari e regolamentari dell’ “esternalizzazione”.
Con sentenza n. 709/2009, la Sezione giurisdizionale
di primo grado, in accoglimento della domanda del Procuratore Regionale,
condannava il convenuto al pagamento, in favore della Provincia Regionale di
Messina, dell’importo dedotto in domanda, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali.
Il giudice di primo grado sosteneva che la determinazione n. 353 del
23.12.2002 di conferimento dell’incarico messo in discussione era palesemente
connotata da varie carenze e incongruità, in quanto non recava alcuna
plausibile e giuridicamente valida dimostrazione dell’effettiva utilità per
l’Amministrazione provinciale dell’incarico conferito al Mussillo, limitandosi
a richiamare acriticamente la nota con la quale l’ufficio di protezione civile
aveva segnalato l’esigenza di acquisire informazioni di maggior dettaglio sulle
condizioni meteorologiche del territorio provinciale e ciò nell’ottica
dichiarata di un miglioramento dell’organizzazione delle attività in regime di
emergenza di competenza della Provincia. Inoltre, aggiunge il Giudice di primo
grado,essere noto che le previsioni meteorologiche sono effettuate con
strumentazioni tecnologiche avanzatissime da centri specializzati le cui
informazioni sono facilmente accessibili a tutti tramite i “mass media” e non
comprensibile come potesse ritenersi che il Mussillo – non in possesso di uno
specifico titolo di laurea, né in possesso di strumentazione idonea – fosse in
grado di fornire informazioni sulle condizioni micro-climatiche di maggior
dettaglio, pregio e utilità rispetto a quelle elaborate e diffuse da organi
specializzati. Infine i primi Giudici rilevavano che la determinazione predetta
era priva di qualsiasi concreta e seria valutazione relativa alla sussistenza
dell’elevata e specialistica professionalità di cui avrebbe dovuto essere
in possesso il destinatario dell’incarico i cui elaborati sono consistiti in
una mera sintesi delle informazioni e dei dati già diffusi dagli organi
specializzati e facilmente accessibili, senza spese, tramite i “mass media”.
Il giudice di primo grado, infine, ha ritenuto sussistessero gli estremi
per la configurabilità del danno e della responsabilità amministrativa
derivanti sia dalla violazione della specifica normativa vigente in materia dei
presupposti e dei limiti per il conferimento di incarico esterno
all’amministrazione, sia dalla inosservanza dei fondamentali canoni di
razionalità, economicità, efficienza ed efficacia che costituiscono limiti
esterni all’esercizio della dicrezionalità amministrativa.
Avverso questa sentenza, con ricorso depositato il 25 giugno 2009, ha
proposto appello il signor Buzzanca, con la difesa dell’avvocato Aldo Tigano.
Con un primo motivo lamenta che la corte di primo grado ha ritenuto di
dover attribuire un rilievo, per così dire marginale alla relazione sorreggente
la determina presidenziale di affidamento dell’incarico, affermando che detta
relazione si limitava a evidenziare le particolari condizioni meteorologiche
del territorio provinciale, e questo costituisce il primo spetto inficiante la
inidonea motivazione che regge la sentenza impugnata. Sostiene
l’appellante che è stata data riduttiva lettura della relazione dell’ufficio di
protezione civile che ha fornito tutti gli elementi che giustificano sul piano
della legittimità e della valutazione di utilità il conferimento dell’incarico,
mentre sottolinea la sommarietà del rilievo contenuto nella sentenza alla
possibilità di raccogliere previsioni meteo su internet, a fronte della
necessità di valutazione dei dati altrimenti inutili in mancanza di un’attività
di analisi e di elaborazione dei dati medesimi.
Con un secondo motivo lamenta che la sentenza pecca di insufficiente
motivazione derivante da una non completa disamina degli atti, sia per quanto
concerne l’attività in concreto svolta e documentata, sia per quanto concerne i
requisiti professionali del Mussillo ampiamente documentati dal suo percorso
lavorativo e professionale specifico. Sostiene che in presenza dei predetti
elementi la qualificazione della colpa grave in capo al dott. Buzzanca appare
frutto di una scelta di adesione alle tesi della Procura effettuata ex ante,ma
non seriamente giustificabile, anzi macroscopicamente smentita dalle evidenze
documentali.
Confida infine nella riforma delle erronee valutazioni svolte nella
sentenza di primo grado ed in via meramente subordinata e residuale fa istanza
di definizione del presente giudizio ai sensi del comma 231 dell’art. 1 della
legge finanziaria per il 2006, nella misura del 10% del danno quantificato
nella sentenza di primo grado.
Con memoria depositata il 26 novembre 2009 la difesa precisa che
l’affidamento dell’incarico di “esperto” costituiva attività doverosa e che
delle motivazioni tecniche ......