ZONIZZAZIONE ACUSTICA E ATTIVITA' ECONOMICHE INSEDIATE
"CONTRATTI DI QUARTIERE": E' COMPETENTE IL CONSIGLIO
N
N. 00348/2008
REG.SEN.
N. 00648/2006
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro
generale 648 del 2006, proposto da:
Acciaieria Arvedi Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Guareschi,
Giorgio Cugurra e Stefania Vasta, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultima in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 60 (Fax=030/2400702);
contro
Comune di Spinadesco,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Romolotti, Natalia Maramotti e
Giovanni Onofri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in
Brescia, Via Ferramola n. 14 (fax 030/3755220);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE IN DATA 25/1/2006 N. 3, RECANTE LE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E
L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI
SPINADESCO.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio del Comune di Spinadesco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 06/03/2008 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO
La Società ricorrente è
proprietaria di una vasta area – situata in parte nel Comune di Spinadesco e in
parte nel territorio del Comune di Cremona – classificata come industriale
dagli strumenti urbanistici e sulla quale insiste il suo insediamento
produttivo. In particolare il P.R.G. del resistente Comune la inserisce in zona
D4 “complessi industriali di interesse sovracomunale”.
Illustra la ricorrente la propria
intenzione di ampliare nel prossimo futuro lo stabilimento utilizzando la
fascia di terreno limitrofa agli impianti attualmente inedificata. Il proposito
è stato tuttavia ostacolato dall’amministrazione comunale di Spinadesco la
quale – in sede di adozione del Piano di zonizzazione acustica (deliberazione
consiliare 30/11/2004 n. 26) – ha incluso solo una parte dell’area di proprietà
in classe VI “aree esclusivamente industriali”, mentre ha inserito la porzione
residua (destinata all’ampliamento) in classe V “aree prevalentemente
industriali”.
Nel corso dell’iter di
approvazione del Piano la Società presentava le proprie osservazioni,
sottolineando tra l’altro che la fascia di terreno inclusa in classe V è
classificata come “industriale” dal P.R.G. e risulta completamente priva di
abitazioni al pari di quella limitrofa ove insistono gli impianti, con
conseguente obbligo di attribuire ad entrambe la classe VI: l’istanza di
modifica della classificazione acustica veniva però respinta
dall’amministrazione, la quale evidenziava l’ampia discrezionalità ad essa
spettante in materia, la necessità di assicurare il necessario decadimento
acustico dell’impianto siderurgico esistente e la circostanza che la porzione
collocata in classe V è totalmente priva di urbanizzazione.
Con l’introdotto gravame –
ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della
Sezione – la Società ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo
i seguenti motivi di diritto:
a) Violazione della L. 447/95,
della L.r. 13/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 7/9776 del
12/7/2002, la quale ultima esige la perfetta corrispondenza fra destinazione
d’uso effettiva e classe acustica assegnata, tenuto conto che la classe VI
comprende le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di
insediamenti abitativi, come quella di cui si controverte;
b) Eccesso di potere per
sviamento, in quanto l’inclusione in classe V – in assenza di motivazioni
tecniche – comporta un surrettizio mutamento della destinazione d’uso
dell’immobile, da terreno esclusivamente industriale ad area mista
industriale/residenziale;
c) Eccesso di potere per
sviamento, in quanto il Comune si è avvalso della potestà di introdurre le
classi acustiche per conseguire la differente finalità di diminuzione dei
livelli di rumore;
d) Eccesso di potere per carenza
di istruttoria in quanto l’amministrazione, per realizzare l’obiettivo di
assicurare il decadimento acustico, ha omesso di compiere un’accurata indagine
tecnica sui valori limite da rispettare, sulle misure da adottare e
sull’ampiezza dello spazio necessario per diminuire i livelli di rumore;
e) Violazione del principio di
proporzionalità, in quanto il Comune doveva individuare un’area intermedia di
dimensioni tali da limitare al minimo il sacrificio da imporre all’impresa;
f) Violazione di legge e dei
criteri generali, in quanto l’amministrazione non ha tenuto conto delle
esigenze di congruenza ed uniformità con la classificazione effettuata dai
Comuni limitrofi.
Il Comune di Spinadesco si è
costituito in giudizio, eccependo in rito l’inammissibilità del gravame per
avere la ricorrente qualificato l’attività di pianificazione come assolutamente
vincolata e chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato. Nella
memoria finale il Comune ha chiesto al Tribunale di dichiarare la sopravvenuta
carenza di interesse al ricorso, invocando all’uopo la convenzione urbanistica
sottoscritta dalle parti in causa in data 5/6/2007: con essa la Società si
impegna a rispettare i limiti acustici previsti dalla normativa vigente e a
provvedere alla realizzazione di adeguate opere di mitigazione e di
compensazione ambientale.
Alla pubblica udienza del 6/3/2008
il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
La Società ricorrente censura la
classificazione acustica introdotta dal nuovo strumento pianificatorio del
Comune di Spinadesco, per effetto della quale una porzione dell’area di
proprietà – destinata all’ampliamento dello stabilimento produttivo – è stata
inclusa in classe V “aree prevalentemente industriali”.
Osserva preliminarmente il
Collegio che non sussistono dubbi circa la permanenza dell’interesse ad agire
in capo alla ricorrente, malgrado la stipula della convenzione urbanistica del
5/6/2007.
La giurisprudenza ha chiarito che
l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse – al fine di
evitare una sostanziale elusione del dovere del giudice di pronunciarsi sul
merito della domanda – può essere dichiarata solo allorchè sussista una
situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al
tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza
che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche
meramente strumentale o morale, per il ricorrente (Consiglio di Stato, sez. IV
– 2/11/2004 n. 7104; T.A.R. Lazio, sez. I – 4/11/2004 n. 12370; sentenza
Sezione 23/4/2004 n. 461): la pronuncia di improcedibilità, per non risolversi
in un sostanziale diniego di giustizia, può dunque aver luogo soltanto quando –
in esito ad un rigoroso esame – non residui in capo al ricorrente alcun
vantaggio conseguibile dalla pronuncia sul merito del ricorso, anche in
relazione alle eventuali conseguenze risarcitorie connesse ad un possibile
accoglimento (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 23/6/2004 n. 2656; sentenze
Sezione 20/12/2007 n. 1364; 18/2/2008 n. 97).
Nella specie è evidente che il
raggiungimento di un accordo sui contenuti di un Piano urbanistico attuativo
non esclude l’interesse della ricorrente alla prosecuzione e alla decisione
della causa: l’obbligo previsto dall’art. 13 della convenzione, che impone di
rispettare i limiti acustici vigenti, fa evidentemente riferimento alle
disposizioni pianificatorie in essere, le quali potrebbero tuttavia essere
annullate in caso di accoglimento del gravame con conseguente dovere – per
l’amministrazione – di esercitare nuovamente il potere di programmazione
acustica.
Il Collegio ritiene superfluo
l’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente, in
quanto il gravame è infondato nel merito.
1. Con il primo articolato censura
la ricorrente deduce la violazione della L. 447/95, della L.r. 13/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 7/9776 del 12/7/2002, la quale ultima
esige la perfetta corrispondenza fra destinazione d’uso effettiva e classe
acustica assegnata, tenuto conto che la classe VI comprende le aree
esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti
abitativi, come quella di cui si controverte; lamenta altresì l’eccesso di
potere per sviamento, in quanto l’inclusione in classe V – in assenza di
motivazioni tecniche – comporta un surrettizio mutamento della destinazione
d’uso dell’immobile, da terreno esclusivamente industriale ad area mista
industriale/residenziale.
L’articolata doglianza è priva di
giuridico pregio.
2. La L.r. 13/2001 – in attuazione
del disposto di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) della L. 447/95 – detta norme
per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico
(art. 1 significativamente rubricato “prevenzione”) e demanda testualmente alla
Giunta regionale la definizione dei criteri tecnici di dettaglio per la
redazione della classificazione acustica del territorio comunale, nel rispetto
di alcune linee guida (art. 2 comma 3). Tra queste ultime la lett. a)
puntualizza che la classificazione “deve essere predisposta sulla base dell......